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Normativa
Il mercato dell’oro è un settore delicato, ed occorre essere estremamente precisi e meticolosi, due delle qualità che da sempre caratterizzato il Banco Metalli Preziosi Gold Service di Cava De’ Tirreni, Salerno.
Questo settore è regolato dalla Nuova disciplina del mercato dell’oro, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12.10.1998 emanata con Legge 17 gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000.
Queste norme stabiliscono cosa si debba intendere per oro e quali siano i requisiti richiesti per effettuare questo commercio in via professionale.
L’Ufficio Italiano dei Cambi (oggi sostituito nelle funzioni dalla Banca d’Italia) in base all’Art. 1 comma 3° legge n°7 del 17 gennaio 2000, autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, alle banche o, previa comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di alcuni requisiti speciali.
La forma giuridica dev’essere quella di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa; il capitale sociale deve essere interamente versato e non deve essere inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni: 120.000 euro, ad oggi.
Il gestore di un semplice “compro oro”, intenzionato ad operare secondo la legge, dovrebbe cedere i preziosi per quelli che realmente sono, ovvero beni usati, specificando nella fattura la reale natura degli oggetti ovvero oreficeria usata ed applicare quindi all’importo della fattura l’aliquota IVA ordinaria o, come concesso per i beni usati, a margine. Invece in molti casi l’operatore abusivo acquista i preziosi (non rottami) da privati cittadini e successivamente li rivende direttamente alle fonderie o altre aziende specializzate, attribuendo alla natura dei beni ceduti, sia sul Documento di Trasporto e poi sulla Fattura, la qualifica di rottami.
Infatti i beni acquistati all’origine devono essere ceduti nello stato in cui si trovano, non potendo il semplice “compro oro” lavorare o trasformare gli oggetti preziosi, in quanto questa è una prerogativa riservata ai soli operatori professionali o laboratori specializzati (punto 1 sopra menzionato). Quindi quei “compro oro” che descrivono sul Documento di Trasporto e Fattura i beni ceduti quali “rottami” anziché “oreficeria usata”, oltre ad eludere l’IVA, commettono anche i seguenti reati contemplati dalla legge 7/2000:
· Chiunque svolge l’attività di cui all’articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l’attività prevista dall’articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.
· Le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l’accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l’irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.
E’ bene ricordare infatti che l’evasione fiscale é disciplinata dal decreto legislativo 74 del 2000 (in materia di imposte sui redditi e di IVA) pertanto chi supera nella sua complessità i 50.000 euro il provvedimento si trasforma in reato (da sei mesi, a due anni di reclusione) e che la sanzione pecuniaria verrà calcolata per il 200% dell’evaso, oltre le altre sanzioni amministrative. Pertanto se una azienda negli ultimi 5 anni di attività, ha effettuato un fatturato di 1.000 euro, l’evasione di IVA sarà di 200 euro, quindi la sanzione sarà di 400 euro, oltre le altre sanzioni amministrative, pertanto oltre il 40% del fatturato).
Per chiarire ulteriormente la differenza concreta che intercorre tra l’oreficeria usata ed il “materiale d’oro” come i rottami, e la conseguente diversità nell’applicazione dell’IVA e pertanto a suffragio di quanto esposto, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 375/E del 28/11/2002 ha affrontato la possibile applicazione del disposto del comma 5° dell’art. 17 nel settore commerciale dell’acquisto di oro usato. La Risoluzione riportò quanto affermato dall’Ufficio Italiano Cambi e cioè che “rientrano nella nozione di materiale d’oro tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, e cioè dall’impossibilità di utilizzare il materiale o la lega d’oro, essendo necessaria una ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.
Quindi dimostrare che si opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi, senza commercializzazione di gioielli, ed infine beneficiare come contemplato nella succitata risoluzione, di quanto segue: “l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5°, del DPR n. 633 del 1972.”.
Fatta questa premessa è giusto precisare che:
· I normali “compro oro” non sono autorizzati U.I.C.
· I normali “compro oro” inconsapevolmente (o forse attenendosi a quanto riferito da altri) confondono il commercio dei metalli preziosi (che ricade nella legge 7/2000 e per i quali servono autorizzazioni dell’U.I.C.) con quello degli oggetti preziosi.
· Il “compro oro”, quale soggetto giuridicamente autonomo, se non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non è autorizzato a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato, anche se il proponente o l’acquirente sono autorizzati, in quanto la trasmissione delle conoscenze, dell’eventuale assistenza e consulenza, non può comportare anche l’eventuale trasmissione dell’autorizzazione richiesta/dovuta ai sensi dell’art. 1 Legge 7/2000 (e quindi trasmissione dei requisiti di cui all’art. 1 comma 3) in capo al compro oro.
· Il “compro oro” vendendo “materiale d’oro e/o rottami d’oro” altera la natura dei beni acquistati all’origine;
· Il “compro oro” cede materiale d’oro quali “materiale d’oro e/o rottami d’oro” alle fonderie o altre aziende specializzate nel recupero di materiale preziosi, nonostante privi dei requisiti imposti dall’articolo 1 comma 3 legge 7/2000;
· Il “compro oro” viola l’obbligo di dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni aventi per natura il commercio di oro, imposto dall’art.1 comma 2 legge 7/2000.
· Il “compro oro”, investito “in toto” delle responsabilità amministrative e penali derivanti dall’alterazione della natura dei beni al fine di evadere l’IVA, è quindi spinto a descrivere gli oggetti come “rottami”, ed apporre la famosa dicitura “non imponibile IVA ai sensi dell’art. 17 comma 5 DPR 633/77”, consentendo all’intermediario di acquistare senza versare un centesimo di IVA al proprio cedente, grazie all’originaria e mendace descrizione dei beni effettuata dal “compro oro”.
Chiarimenti sul commercio di rottami d’oro
Per fare maggiore chiarezza da quanto disposto dalla Legge 7/2000, la Banca d’Italia ha provveduto alla pubblicazione del documento esplicativo “Chiarimenti in materia di oro” del 26.06.2001 dichiarando: “per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/01/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:
1. Acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge.
2. Acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L’operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000”.
Come visto, nel primo caso, non è necessaria l’autorizzazione dell’U.I.C. trattandosi di commercio di oggetti preziosi usati e pertanto andrà applicata l’IVA sull’imponibile. Nel secondo caso invece, trattandosi di cessione di ”rottami”, quindi materiale d’oro, è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio Italiano dei Cambi, quindi essere qualificati come operatori professionali, e godere pertanto della non applicabilità IVA sulla vendita d’oro destinato a fusione.
Infatti l’abitudine dei compro oro, è quella di acquistare oggetti preziosi usati dai privati cittadini (o da altri compro oro), e rivenderli direttamente a fonderie o aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi.
Nulla potrebbe vietare questo comportamento se i beni ceduti fossero qualificati per quello che realmente sono, ovvero oreficeria usata, ma nella più ampia casistica vengono invece qualificati come rottami. Questo espediente, di mutare arbitrariamente la natura dei beni, consente di eludere l’I.V.A. beneficiando di quanto stabilito dalla Legge n. 633/77 articolo 17 comma 5°.
Di seguito trovate il PDF scaricabile con il documento pubblicato dalla Banca d’Italia, messo a disposizione per voi dal Banco Metalli Preziosi Gold Service. Per maggiori dettagli contattate i nostri uffici di Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno.
Tutela del consumatore
Il venditore deve essere maggiorenne. Il venditore deve essere in possesso di un documento valido ed emesso dall’autorità competente (carta identità, patente, passaporto). I trasporti sono assicurati, per l’intero valore, dalla vostra sede alla nostra. I trasporti oltre un certo valore vengono eseguiti con furgoni portavalori blindati, di società di sicurezza private. L’oro viene pesato con bilance certificate. Eseguiamo una valutazione gratuita, in base al valore dei metalli preziosi controllato in tempo reale. L’oro viene acquistato alla massima quotazione di mercato, controllata in tempo reale. Effettuiamo il pagamento in contanti, entro i limiti di legge, oppure con assegno o con bonifico bancario.
Legge 7/2000
La Legge n° 7 del gennaio 2000 ha regolamentato il commercio di metalli preziosi, in particolare l’oro, e di fatto ha reso impossibile ad un operatore senza i requisiti di legge di svolgere la compravendita di oro da investimento o oro industriale in modo legale.
I requisiti, riportati nella sezione Normativa di questo sito, sono: società con capitale sociale di 120.000 euro, autorizzazione dell’ufficio italiano dei cambi, eccetera.
Per eseguire la compravendita di oro da investimento, con la nuova normativa, occorre essere autorizzati dall’Ufficio Italiano dei Cambi che ha un compito di controllo sul settore.
Ad ogni azienda autorizzata viene fornito un codice ufficiale di riconoscimento, dall’autorità competente.
Il Banco Metalli Preziosi Gold Service s.r.l., autorizzata dall’Ufficio Italiano dei Cambi con n. 5006564, può acquistare qualsiasi tipologia di oro, sottoforma di lingotti, monete, gettoni o oreficeria, rispettando in pieno la normativa n. 7 del 7 gennaio 2000.
La nostra società permette al cosiddetto compro oro, non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 7/2000, lo svolgimento in maniera legale e fiscalmente corretta, del commercio all’ingrosso di oggetti preziosi usati.
Per le vendite effettuate da privati nei confronti della Gold Service s.r.l., con sede a Cava De’ Tirreni in provincia di Salerno, non ci sono particolari limitazioni se non quella della registrazione sul cosiddetto registro del commercio.
L’onere della registrazione è a nostro carico. Se l’operazione effettuata da privati è occasionale non dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi e sarà “fuori campo IVA” quindi senza l’applicazione di IVA.